a cura della redazione di Novità in Lettera
Il 1° gennaio 2026 segnerà una svolta storica per il Terzo settore italiano. Con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, la qualifica di Onlus cesserà di esistere, ponendo circa 9.000 enti di fronte a un bivio decisivo: entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) o rimanere fuori. L’approfondimento è stato proposto dal sito cantiereterzosettore.it. |
1. Opzione Iscrizione al Runts: i nuovi regimi
Gli enti che scelgono l’iscrizione assumeranno il regime fiscale legato alla specifica qualifica adottata.
- Imprese Sociali: Per le Onlus che diventano imprese sociali, gli utili accantonati a riserva indivisibile e destinati ad attività statutaria o incremento patrimoniale non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le agevolazioni per le imposte indirette e per i donatori (artt. 82-83 dlgs 117/2017) si applicheranno però solo se l’ente non ha forma societaria.
- Odv e Aps: Questi enti godono di regimi forfettari vantaggiosi. Se i ricavi commerciali sono inferiori a 130.000 euro, la redditività è fissata all’1% per le Odv e al 3% per le Aps, con irrilevanza ai fini Iva delle prestazioni.
- Ets “residuali” (es. Fondazioni): Possono applicare un regime forfettario basato su coefficienti di redditività variabili (dal 5% al 17%) in base ai ricavi e alla tipologia di attività.
2. Opzione "Fuori dal Runts": cosa accade?
Chi decide di non iscriversi tornerà a essere disciplinato dal Codice Civile e dal Tuir, assumendo la qualifica di ente non commerciale o commerciale.
- Regime fiscale: Si applicheranno le norme ordinarie (art. 143 Tuir), dove il reddito complessivo è formato da redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi.
- Agevolazioni limitate: Non saranno considerate commerciali solo le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e con corrispettivi che non eccedano i costi diretti. Restano esclusi dal reddito i fondi da raccolte pubbliche occasionali e i contributi pubblici per attività convenzionate.
3. Il nodo del patrimonio e la devoluzione
La scelta di non iscriversi comporta un onere significativo: l’obbligo di devolvere l’incremento del patrimonio accumulato dal momento dell’iscrizione all’anagrafe Onlus fino alla perdita della qualifica.
- Chi è esente: Gli enti che si iscrivono al Runts (anche come imprese sociali) non sono soggetti alla devoluzione. Sono esclusi anche i trust e le Onlus che, per motivi di controllo o coordinamento, non possono entrare nel Terzo settore (previa clausola statutaria).
- Come calcolare l’incremento: Per gli enti storici, il calcolo potrebbe essere complesso. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in passato che il patrimonio detenuto prima di diventare Onlus è “fatto salvo”. Tuttavia, la semplice differenza aritmetica dello stato patrimoniale potrebbe non bastare a distinguere l’incremento derivante dalle agevolazioni fiscali da quello dovuto ad altre ragioni.
Scadenze e approfondimenti
Le Onlus hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare domanda di iscrizione al Runts ed evitare l’obbligo devolutivo. Per chi volesse approfondire, c’è un intero articolo dedicato alla questione su cantiereterzosettore.it
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